European Accessibility Act: cosa prevede e chi riguarda
Dal 28 giugno 2025 chi vende online ai consumatori deve avere un sito accessibile, salvo alcune eccezioni. Ecco cosa dice la norma, a chi si applica davvero e come si verifica un sito, senza allarmismi.
Pubblicato: 4 ottobre 2026
Lo European Accessibility Act (EAA) è la direttiva europea 2019/882 che impone requisiti di accessibilità a una serie di prodotti e servizi destinati ai consumatori, perché possano usarli anche le persone con disabilità. In Italia è stata recepita con il decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, ed è applicabile dal 28 giugno 2025.
Per anni l’accessibilità digitale è stata un obbligo quasi solo della Pubblica Amministrazione. Con l’EAA arriva anche sui privati: non su tutti i siti, però, e questa è la parte che più spesso viene raccontata male.
Quali servizi riguarda
Il decreto elenca i servizi coperti. Quelli che interessano più spesso un sito aziendale sono i primi due:
- Commercio elettronico: la vendita online di prodotti o servizi ai consumatori, dal negozio online alla prenotazione con pagamento.
- Servizi bancari per i consumatori, compresi siti e app dell’home banking.
- Trasporto passeggeri aereo, in autobus, ferroviario e per vie navigabili: siti, app, biglietteria elettronica e informazioni di viaggio.
- Servizi di comunicazione elettronica e di accesso ai media audiovisivi.
- E-book e i software dedicati per leggerli.
- Comunicazioni di emergenza verso il numero unico 112.
Restano fuori, tra gli altri, i contenuti multimediali preregistrati e i documenti d’ufficio pubblicati prima del 28 giugno 2025, le mappe online (se le informazioni essenziali sono disponibili in forma accessibile), i contenuti di terzi che l’impresa non finanzia né controlla, e gli archivi di siti e app non più aggiornati dopo quella data.
Chi è esentato: le microimprese
Le microimprese che forniscono servizi sono esentate dai requisiti di accessibilità. Per la norma è microimpresa chi ha meno di 10 persone e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro.
In pratica: il piccolo negozio online con pochi dipendenti è esentato, l’e-commerce di un’azienda più strutturata no. L’esenzione non vale per i prodotti (hardware, terminali, lettori di e-book), solo per i servizi.
Un sito vetrina rientra?
In generale no. La norma non riguarda «tutti i siti», ma i servizi elencati sopra: un sito che presenta l’attività, i servizi e i contatti senza vendere online o far concludere un contratto ai consumatori, di norma non è un servizio di commercio elettronico.
Le cose cambiano se dal sito si può comprare, prenotare pagando, sottoscrivere un abbonamento: lì la funzione di vendita rientra nel perimetro. Ed è per questo che i settori dove la domanda arriva più spesso sono e-commerce, strutture ricettive con prenotazione diretta, trasporti e servizi in abbonamento.
Entro quando ci si deve adeguare
- Dal 28 giugno 2025 i requisiti si applicano ai servizi forniti ai consumatori.
- I contratti conclusi prima di quella data possono proseguire fino alla loro scadenza, ma non oltre il 28 giugno 2030.
Il periodo transitorio riguarda i contratti in essere, non i siti in sé: un e-commerce che vende oggi a nuovi clienti è già dentro l’obbligo.
Chi controlla e cosa si rischia
Per i servizi l’autorità di vigilanza è l’AgID, l’Agenzia per l’Italia Digitale, che raccoglie le segnalazioni, verifica la conformità e può chiedere di correggere le non conformità.
Il d.lgs. 82/2022 prevede sanzioni amministrative da 5.000 a 40.000 euro, graduate in base alla gravità della non conformità, al numero di servizi coinvolti e al numero di utenti interessati.
Una cosa diversa è la Legge 4/2004 (la «Legge Stanca»): oltre alla Pubblica Amministrazione riguarda anche i privati con un fatturato medio superiore a 500 milioni di euro, con regole e sanzioni proprie.
Cosa va pubblicato
Chi rientra nell’EAA deve indicare, nelle condizioni generali del servizio o in un documento equivalente, come il servizio soddisfa i requisiti di accessibilità. Non è la «dichiarazione di accessibilità» con il modulo AgID che compilano le Pubbliche Amministrazioni: è un’informativa, e le Linee guida AgID sui servizi indicano come redigerla.
Come si adegua un sito
Il riferimento tecnico usato in pratica è lo standard europeo EN 301 549, che per i contenuti web rimanda alle WCAG 2.1 di livello AA. Il percorso che seguo è questo:
- Capire se rientri: quali servizi offri ai consumatori, e se sei una microimpresa.
- Verificare il sito: strumenti automatici per trovare i problemi ricorrenti, poi una prova manuale con la tastiera e uno screen reader, perché i controlli automatici ne trovano solo una parte.
- Correggere prima i modelli, poi i contenuti: un problema nel template si ripete su ogni pagina, e si corregge una volta sola.
- Pubblicare le informazioni sull’accessibilità e un contatto per segnalare le barriere.
- Mantenere: ogni nuova pagina, immagine o modulo può reintrodurre un problema.
Attenzione ai widget «overlay» che promettono la conformità con una riga di codice: aggiungono un pannello di opzioni, ma le barriere stanno nel codice e nei contenuti e restano dove sono.
Per i principi delle WCAG e le barriere che trovo più spesso nei siti delle PMI c’è la pagina accessibilità dei siti web.
Fonti
- Direttiva (UE) 2019/882 — testo ufficiale su EUR-Lex.
- D.lgs. 27 maggio 2022, n. 82 — testo su Normattiva.
- Domande frequenti AgID sull’accessibilità digitale.
Questa guida è una sintesi informativa, non un parere legale: per i casi particolari il riferimento resta il testo della norma e il proprio consulente.
FAQ European Accessibility Act
Il mio sito deve rispettare lo European Accessibility Act?
Rientra se attraverso il sito offri ai consumatori uno dei servizi coperti dalla norma — il caso più comune è la vendita online — e la tua impresa non è una microimpresa. Un sito che presenta l’attività senza vendere online, in generale, non rientra.
Le microimprese sono escluse?
Le microimprese che forniscono servizi — meno di 10 persone e fatturato annuo o totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro — sono esentate dai requisiti di accessibilità previsti dal d.lgs. 82/2022.
Quali sono le sanzioni?
Il d.lgs. 82/2022 prevede sanzioni amministrative da 5.000 a 40.000 euro, graduate in base alla gravità della non conformità, al numero di servizi coinvolti e al numero di utenti interessati. Per i servizi la vigilanza spetta all’AgID.
Entro quando bisogna adeguarsi?
Gli obblighi si applicano dal 28 giugno 2025. I contratti conclusi prima di quella data possono proseguire fino alla scadenza, ma non oltre il 28 giugno 2030.
Basta installare un plugin di accessibilità?
No. I widget che promettono la conformità con una riga di codice non correggono le barriere vere, che stanno nel codice delle pagine e nei contenuti: struttura dei titoli, contrasto, testi alternativi, moduli, navigazione da tastiera. Vanno verificate e corrette alla fonte.
Che standard tecnico bisogna seguire?
Il riferimento usato in pratica è lo standard europeo EN 301 549, che per i contenuti web rimanda alle WCAG 2.1 di livello AA: testi alternativi, contrasto sufficiente, navigazione da tastiera, moduli comprensibili, struttura leggibile dagli screen reader.
Vuoi sapere se il tuo sito è in regola?
Una prima verifica gratuita del sito, per capire se rientri e cosa c’è da correggere.